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UE | Data di decorrenza: 2020

Regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR)

Gli investitori istituzionali, le compagnie assicurative, i fondi pensione e i gestori patrimoniali che operano nell’UE devono affrontare i requisiti di rendicontazione imposti dall’SFDR. Tutti i partecipanti ai mercati finanziari i cui prodotti sono commercializzati nell’UE hanno l’obbligo legale di fornire dati trasparenti e accurati sulla performance ESG del fondo di investimento.

L’ambito della rendicontazione dipende dalla classificazione del fondo: l’SFDR distingue tre categorie di informativa in base alla misura in cui il fondo considera i rischi di sostenibilità, se promuove obiettivi sociali e ambientali e se ha un obiettivo di investimento sostenibile. Di conseguenza, i fondi di investimento rientrano in una delle tre categorie:

Categoria articolo 6: fondi che non promuovono obiettivi ESG e non danno priorità alla sostenibilità nella loro strategia di investimento.

Categoria articolo 8 (nota anche come “verde chiaro”): fondi che promuovono investimenti con qualità sociali e ambientali positive, ma che non hanno un obiettivo di investimento sostenibile.

Categoria Articolo 9 (o “verde scuro”): fondi che hanno un obiettivo di investimento sostenibile, in cui la maggior parte del portafoglio è costituita da investimenti incentrati sui criteri ESG.

I fondi di investimento sono liberi di decidere in quale categoria vogliono essere inseriti, purché possano soddisfare i criteri di rendicontazione stabiliti per la categoria scelta. I fondi di cui all’articolo 8 e all’articolo 9 devono presentare una relazione sull’allineamento della Tassonomia UE dei loro investimenti sostenibili.